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News sugli appalti pubblici

Settembre 2025

10 di 16
Codice: 14834
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: MIN AMBIENTE
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, COMUNICATO DEL 03 DICEMBRE 2025 (COMUNICATO./2025)
PNRR - M2C3 - TELERISCALDAMENTO - PROROGA

Proroga della conclusione degli interventi di cui al decreto 30 giugno 2022, n. 263 - Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento" della M2C3 del PNRR. (25A06399)

COMMENTO:
Proroga della conclusione degli interventi di cui al decreto 30 giugno 2022, n. 263 - investimento 3.1 «sviluppo di sistemi di teleriscaldamento» della m2c3 del pnrr.
Codice: 14849
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR CAMPANIA NA
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. IX, SENTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2025 N. 7718 (SENTENZA.7718/2025)
ACCESSO AGLI ATTI - SERGRETI TECNICI E COMMERCIALI - CARATTERISTICHE

Infatti, come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza "l'esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all'art. 98 del d.lvo 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64). In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta. Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (cfr. Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363)". (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 145 del 2022, cit; cfr. anche Consiglio di Stato sez. V, 17.07.2025, n.6280) Dunque, "l'esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 del decreto legislativo n. 30/2005 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, (cfr. al riguardo anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV-bis, 23 settembre 2022, n. 12129)." (cfr. T.A.R. Trento, sez. I, 19.04.2023, n.59) Inoltre sull'Amministrazione grava l'obbligo di vagliare criticamente le dichiarazioni rese dai controinteressati all'accesso, al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in tutto o in parte, l'accesso ai documenti richiesti (cfr. al riguardo anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV-bis, n. 12129 del 2022).

COMMENTO:
L'esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 del decreto legislativo n. 30/2005 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale.
Codice: 14822
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR CAMPANIA NA
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. V, SENTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2025 N. 7715 (SENTENZA.7715/2025)
CRITERI AMBIENTALI MINIMI - ACCERTAMENTO CONFORMITA' OFFERTA

Altrettanto infondata è la tesi secondo cui la verifica del rispetto dei CAM atterrebbe esclusivamente alla fase di esecuzione del contratto. Sebbene la fase esecutiva sia il luogo naturale per il controllo dell'adempimento, la conformità dell'offerta ai requisiti minimi deve essere verificata in sede di gara. La giurisprudenza ha precisato che, sebbene la prova definitiva del possesso di talune caratteristiche possa essere fornita in fase esecutiva, la stazione appaltante ha l'onere di effettuare un controllo preliminare, nella procedura di gara, della conformità dell'offerta ai criteri ambientali minimi. Tale controllo è impossibile se i requisiti minimi non siano stati nemmeno definiti nel capitolato. Inoltre, i criteri premianti, per loro stessa natura, devono essere utilizzati comparativamente in sede di gara per poter attribuire i relativi punteggi.

COMMENTO:
Sebbene la prova definitiva del possesso di talune caratteristiche possa essere fornita in fase esecutiva, la stazione appaltante ha l'onere di effettuare un controllo preliminare, nella procedura di gara, della conformità dell'offerta ai criteri ambientali minimi.
Codice: 14851
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: TAR PUGLIA BA
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
TAR PUGLIA, BARI, SEZ. II, SENTENZA DEL 27 NOVEMBRE 2025 N. 1352 (SENTENZA.1352/2025)
CLAUSOLA SOCIALE - ART. 102 - ASSUNZIONE IMPEGNI

Circa la violazione dell'impegno di indicare specificamente le modalità di attuazione della clausola sociale si osserva che l'articolo 102 del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo aver previsto il duplice impegno di garantire la stabilità occupazionale e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, pone a carico dell'operatore economico partecipante alla gara l'obbligo di indicare nell'offerta "le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni " e la verifica di attendibilità degli impegni assunti da parte della Stazione appaltante. Ciò significa, con tutta evidenza, che l'impegno negoziale di cui si discute può essere assunto in forma libera non richiedendo l'impiego di formule sacramentali. Nel caso che ci occupa, non solo il progetto di riassorbimento è stato presentato, ma nel predetto documento il concorrente si è impegnato a garanti-re la stabilità occupazionale del personale impiegato e le stesse tutele del CCNL indicato, accettando in toto la clausola sociale riportata dalla società di gestione aeroportuale nel disciplinare di gara, indicando tutti i passaggi e le tempistiche finalizzate all'assorbimento (cfr. doc. 10, pag.2). In sede di verifica, ex art. 110, operata dalla SA, il concorrente ha confermato il suddetto impegno in quanto ha giustificato i costi della manodopera pari a quelli indicati dalla stazione appaltante, partendo dal costo orario di 19,40 ad ora per le risorse in essere e garantendo gli stessi livelli salariali del contratto dei metal-meccanici, utilizzato dall'appaltatore uscente.

COMMENTO:
Gli impegni di cui all'art. 102 del d.Lgs. 36/2023 possono essere assunti in forma libera non richiedendo l’impiego di formule sacramentali.
Codice: 14862
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 26 NOVEMBRE 2025 N. 9313 (SENTENZA.9313/2025)
SOCCORSO ISTRUTTTORIO - TERMINE - PERENTORIO

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere perentorio il termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l'oggetto.

COMMENTO:
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere perentorio il termine per l’integrazione della documentazione a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio.
Codice: 14861
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, SENTENZA DEL 25 NOVEMBRE 2025 N. 9257 (SENTENZA.9257/2025)
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - REVISIONE PREZZI

In sintesi, dalla cornice normativa di riferimento, si evince, dunque, che il "metodo tariffario rifiuti", designato anche con l'acronimo "MTR", costituisce il meccanismo mediante il quale l'ordinamento consente il bilanciamento fra l'esigenza di rendere economica la gestione del servizio rifiuti, remunerando adeguatamente i costi per rendere il servizio, e la necessità di evitare che per il servizio venga preteso un corrispettivo eccessivamente gravoso da chi lo gestisce quale unico operatore e dunque in monopolio (Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025 n. 2421, pag. 30 e 32).

COMMENTO:
In un appalto per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non possono essere concesse revisioni del prezzo eccezionali rispetto a quelle espressamente previste dal contratto.
Codice: 14853
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, SENTENZA DEL 25 NOVEMBRE 2025 N. 9200 (SENTENZA.9200/2025)
SPECIFICHE TECNICHE - PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - EQUIVALENZA FUNZIONALE

Il principio dell'equipollenza presuppone, infatti, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2024, n. 7900).

COMMENTO:
La stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale.
Codice: 14854
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 25 NOVEMBRE 2025 N. 9227 (SENTENZA.9227/2025)
OFFERTA TECNICA - CRITERI PREMIALI - CERTIFICAZIONE SA 8000 - ENTI NON ACCREDITATI

Il Disciplinare di gara (art. 18, criterio di valutazione F) ha richiesto meramente il possesso del certificato SA8000, senza nulla specificare in ordine alle caratteristiche dei soggetti deputati al rilascio della certificazione presentata dai concorrenti in gara; tale clausola pertanto, va interpretata - alla luce di principi della par condicio competitorum e del favor partecipationis, cardini in materia di procedure ad evidenza pubblica - nel senso che quel che rileva ai fini dell'attribuzione di due punti previsti dal menzionato criterio di valutazione F, è il concreto rispetto dello standard SA 8000 nell'organizzazione dell'impresa (circostanza non in contestazione e che qui ricorre) e non il possesso o meno, da parte dell'organismo di certificazione che ha rilasciato l'attestato, di un determinato accreditamento o abilitazione di sorta; alla stregua di tale impostazione ermeneutica, la Giurisprudenza amministrativa e ANAC hanno a più riprese affermato che è del tutto legittima l'attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis in favore di imprese in possesso di certificazione SA 8000, rilasciato da enti non accreditati ", ritenendo, dunque, legittima la scelta della stazione appaltante in relazione al riconoscimento di validità delle certificazioni SA 8000 in assenza di accreditamento dell'ente certificante.

COMMENTO:
È del tutto legittima l’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis in favore di imprese in possesso di certificazione sa 8000 rilasciato da enti non accreditati.
Codice: 14836
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: MIN AMBIENTE
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DECRETO DEL 24 NOVEMBRE 2025 (DECRETO./2025)
MIN. AMBIENTE - CAM EDILIZIA E PROGETTAZIONE - AGGIORNAMENTO

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. (25A06516)

COMMENTO:
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. I nuovi cam edilizia, edizione 2025, aggiornano e sostituiscono l’edizione precedente del 2022 e integrano anche il correttivo del 5 agosto 2024 a far data dall’entrata in vigore fissata in due mesi dalla data di pubblicazione in g.U. Ossia dal 2 febbraio 2026.
Codice: 14852
Settore: LAVORI FORNITURE SERVIZI
Tipo Atto: CONSIGLIO DI STATO
Leggi: DLGS_50/2016
Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, SENTENZA DEL 24 NOVEMBRE 2025 N. 9140 (SENTENZA.9140/2025)
MOTIVI DI ESCLUSIONE - FALSA DICHIARAZIONE - CONTRADDITTORIO - NON AMMESSO

In ogni caso rileva considerare che non è consentito invocare il principio del contraddittorio quando l'impresa abbia reso dichiarazioni false o reticenti al fine di eludere l'esclusione, poiché ciò contrasterebbe con i principi di lealtà e trasparenza che devono permeare la procedura di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, nn. 1412/2016 e 5589/2025; Sez. III, n. 4192/2017).

COMMENTO:
Non è consentito invocare il principio del contraddittorio quando l’impresa abbia reso dichiarazioni false o reticenti al fine di eludere l’esclusione.
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