Atto:
TAR VENETO, VENEZIA, SEZ. II, SENTENZA DEL 03 MARZO 2026 N. 504 (SENTENZA.504/2026)
Il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta - con particolare riferimento alla congruità degli oneri aziendali per la sicurezza - costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore di diritto, non potendo il sindacato tradursi in una sostituzione della valutazione tecnica dell'Amministrazione con una diversa ricostruzione dei dati economici.
Il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica, essendo volto ad apprezzare l'affidabilità complessiva dell'offerta e la sua effettiva sostenibilità rispetto agli obblighi normativi e contrattuali (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224; Sez. III, 30 luglio 2025, n. 6748; Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2026, n. 1012).
L'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 demanda alla stazione appaltante l'individuazione degli elementi specifici ai fini dell'avvio e dello svolgimento del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, stabilendo che il bando o l'avviso ne indichino i criteri di riferimento. La disciplina vigente valorizza, dunque, la discrezionalità amministrativa e tecnica dell'Amministrazione nell'individuare le offerte che appaiano anormalmente basse e nel valutarne la sostenibilità, in coerenza con i principi di risultato, fiducia e buona fede (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 18 aprile 2025, n. 7759).
Nel caso di specie, i parametri desumibili dal Protocollo ITACA non risultano recepiti dalla lex specialis quale criterio vincolante di congruità, ma sono stati richiamati in sede provvedimentale come mero riferimento orientativo, funzionale a corroborare ulteriori profili di anomalia. La giurisprudenza ha chiarito che tali parametri hanno natura meramente indicativa e costituiscono uno strumento tecnico di supporto all'attività istruttoria, non già un automatismo vincolante idoneo a determinare ex se l'esito della valutazione, la quale mantiene carattere globale e sintetico (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2026, n. 1318; Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1480; Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2026, n. 137; Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2026, n. 1022; T.A.R. Roma Lazio, Sez. II, 30 maggio 2025, n. 10499).
Del resto, la stessa formula ITACA si fonda su stime convenzionali degli oneri teorici per la sicurezza, secondo una logica intrinsecamente parametrica e variabile; il Protocollo precisa, inoltre, che le voci ivi elencate hanno carattere meramente indicativo. Ne consegue che gli esiti del relativo calcolo integrano una proiezione astratta, che non può sostituire la necessità di una valutazione concreta della proposta.
Anche a voler ritenere che il parametro percentuale dovesse essere applicato all'importo offerto e non a quello posto a base d'asta (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 23 aprile 2024, n. 493), tale eventuale rilievo non assumerebbe carattere dirimente.
Il giudizio di anomalia non è stato infatti fondato su un mero scostamento aritmetico rispetto a una soglia convenzionale, ma su un'autonoma e analitica valutazione delle singole voci di costo, con particolare riferimento alla sottostima di componenti essenziali degli oneri aziendali (DPI, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria, DVR, fondo rischi). Il superamento di una soglia teorica minima non preclude alla stazione appaltante di verificare in concreto l'idoneità dell'importo dichiarato a coprire integralmente gli obblighi normativi gravanti sull'operatore economico.
In conformità alla lex specialis e all'art. 110 del Codice, l'Amministrazione ha dunque proceduto a una valutazione sostanziale della congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta, riservandosi - come espressamente previsto - la facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, apparisse anormalmente bassa.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, va ribadito che l'attuale disciplina configura un modulo procedimentale di natura sostanzialmente monofasica, non imponendo plurime interlocuzioni. L'eventuale richiesta di chiarimenti ulteriori - come precisato anche dall'art. 26 del Capitolato - integra una mera facoltà dell'Amministrazione, esercitabile solo qualora residuino margini utili di approfondimento (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2025, n. 7089).
Nel caso di specie, il contraddittorio è stato regolarmente attivato con richiesta puntuale sulle voci ritenute critiche; le giustificazioni rese sono state esaminate e ritenute insufficienti con motivazione coerente, senza introduzione di nuovi profili in sede provvedimentale.
Sotto distinto profilo, grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a., l'onere di fornire elementi probatori specifici idonei a dimostrare la manifesta erroneità della valutazione tecnica compiuta dall'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500).
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, poiché le doglianze formulate dalla ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dei dati economici, inammissibile a fronte di un iter motivazionale coerente e non manifestamente illogico (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224).
Va richiamato il principio secondo cui i costi sulla sicurezza devono sottostare a una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641). Una loro eventuale variazione si porrebbe oltretutto in contrasto con i principi del raggiungimento dello scopo, della fiducia e dell'accesso al mercato, che non operano soltanto a presidio dell'azione amministrativa, ma si applicano anche nei confronti dell'operatore economico (TAR Veneto, Sez. I, 9 febbraio 2024, n. 230; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 24 giugno 2025, n. 2002).
Non è consentita alcuna rimodulazione postuma delle singole voci di costo, tanto più con riferimento agli oneri di sicurezza aziendale, che costituiscono elementi costitutivi autonomi e immodificabili dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; 11 dicembre 2020, n. 7943; 24 aprile 2017, n. 1896).
Ne discende l'inammissibilità della rielaborazione in sede processuale delle giustificazioni economiche relative ai costi per la sicurezza - anche a parità di importo complessivo - atteso che l'operatore economico avrebbe potuto e dovuto fornire tali chiarimenti in sede procedimentale, sottoponendoli al previo vaglio della P.A. Opinare diversamente, ovvero consentire alla ditta esclusa di modificare e rielaborare banco iudicis le giustificazioni rese in sede di gara (e ritenute insufficienti dalla stazione appaltante), significherebbe violare la par condicio e attribuire al G.A. il potere di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, in violazione del divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a.
COMMENTO:
E' inammissibile la rielaborazione in sede processuale delle giustificazioni economiche relative ai costi per la sicurezza, anche a parità di importo complessivo.