Atto:
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III-QUATER, SENTENZA DEL 02 FEBBRAIO 2026 N. 2069 (SENTENZA.2069/2026)
La giurisprudenza è concorde nel definire segreto tecnico o commerciale "quella parte dell'offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara (il know how), vale a dire l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l'ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)" (Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64).
È stato ulteriormente precisato che costituiscono oggetto di tutela i "segreti commerciali" vale a dire le "informazioni aziendali" e le "esperienze tecnico-industriali" e commerciali, che sono "soggette al legittimo controllo del detentore".
Per essere segreto, inoltre, il dato deve essere suscettibile di sfruttamento economico e deve presentare un effettivo carattere di segretezza (non deve essere noto ad altri operatori del mercato e deve essere protetto).
Il comma 5 dell'art. 35 in esame dispone che quando l'accesso è indispensabile per la difesa in giudizio, il segreto deve considerarsi recessivo.
Come ha avuto modo di chiarire la Giurisprudenza del Consiglio di Stato con argomentazioni che possono essere estese all'applicazione della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023, "al fine dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito di un procedimento per l'affidamento di contratti pubblici, laddove l'accesso integrale potrebbe disvelare segreti tecnici o commerciali, il richiedente l'accesso deve dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità dell'utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto all'esercizio del cosiddetto accesso difensivo, risulta necessario accertare l'effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate".
É stato altresì specificato che devono "rimanere distinti nell'ambito del procedimento (e, poi, del processo): la valutazione che l'amministrazione è chiamata a compiere sull'istanza di accesso e sulla sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento avuto riguardo alla motivazione dell'istanza di accesso; la valutazione sulla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali; la valutazione della sussistenza delle esigenze della difesa in giudizio in capo a chi ha formulato la richiesta di accedere a documenti contenenti le informazioni predette. Ciascuno dei momenti enucleati in base alla normativa di riferimento dovrà essere positivamente valutato prima che si proceda al passaggio logico successivo, sicché se l'istanza di accesso non presenta i requisiti richiesti per il suo accoglimento ciò precluderà in radice che si faccia questione dell'esistenza di segreti tecnici e commerciali; se invece l'istanza sarà favorevolmente valutata e non dovessero sussistere segreti tecnici o commerciali, non sarà necessario valutare la sussistenza di esigenze di difesa in capo all'istante; se invece, dovessero essere valutate favorevolmente l'istanza di accesso e la "motivata e comprovata dichiarazione" del controinteressato fondata sulla sussistenza di segreti tecnici o commerciali (sulla quale si richiama, Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2714), l'amministrazione sarà chiamata ad operare un bilanciamento fra le contrapposte esigenze, dovendo giudicare l'effettiva sussistenza del nesso di strumentalità (Cons. Stato, n. 369 del 2022) o del "collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese" (Cons. Stato, ord. n. 787 del 2023)" (ex multis, Cons. St. Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1914; Cons. St. sez. V, 29 gennaio 2024, n. 871).
Gli approdi della giurisprudenza nazionale, da ultimo, vanno intrepretati alla luce di quanto rilevato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la recente ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24, dovendosi pertanto rimettere all'Amministrazione un bilanciamento tra gli opposti diritti, da effettuarsi caso per caso, avendo in considerazione, da un lato, il diritto ad un ricorso efficace e, dall'altro, il diritto alla tutela delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituenti segreti tecnici o commerciali (Tar Lazio, sez. III quater, 6 novembre 2025, n. 19681).
COMMENTO:
Deve essere rimesso alla stazione appaltante il bilanciamento tra gli opposti diritti, da effettuarsi caso per caso, avendo in considerazione, da un lato, il diritto ad un ricorso efficace e, dall’altro, il diritto alla tutela delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituenti segreti tecnici o commerciali.