Atto:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 28 OTTOBRE 2025 N. 8352 (SENTENZA.8352/2025)
Ne deriva che resta ancora attuale l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui non sussiste in ogni caso un incondizionato obbligo della stazione appaltante di attivare un autonomo sub-procedimento di verifica, nel contraddittorio delle parti, circa la riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2018, n. 1753, in cui, però, si legge che "il contraddittorio è stato comunque garantito ad entrambe le società, tant'è che il provvedimento di esclusione è stato adottato successivamente all'istanza di autotutela avanzata dall'impresa appellante"; Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2024, n. 2149, che si riferisce, però, ad una ipotesi non di esclusione, ma di applicazione del vincolo di aggiudicazione). Tuttavia, in virtù dei principi generali del procedimento amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, della necessaria completezza ed adeguatezza dell'istruttoria, la opinabilità dell'accertamento, che esige valutazioni di discrezionalità tecnica, rende tendenzialmente doverosa la previa contestazione della causa di esclusione non automatica di cui all'art. 95, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 36 del 2023, da parte della stazione appaltante, agli operatori coinvolti, salvo, come detto, casi eclatanti e salva l'applicazione dell'art. 21-octies, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, laddove l'apporto collaborativo degli interessati non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito del procedimento.
COMMENTO:
Non sussiste un incondizionato obbligo della stazione appaltante di attivare un autonomo sub-procedimento di verifica, nel contraddittorio delle parti, circa la riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, tuttavia, in virtù dei principi generali del procedimento amministrativo si rende tendenzialmente doverosa la previa contestazione da parte della stazione appaltante della causa di esclusione non automatica agli operatori coinvolti.