STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI COMUNITARI
(Ass.Naz.Avv.Comunitari)
ART. 1 - Generalità
È costituita, con sede in (00195) Roma, via Bassano del Grappa n. 24 , l’Associazione avvocati Comunitari con la sigla A.N.A.C.
All’Associazione partecipano gli avvocati, avvocati stabiliti ed integrati ex DLgs 96/01, i praticanti avvocati e ogni giurista che svolga studi attinenti gli scopi dell’associazione.
L’Associazione è apartitica e può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.
L’Associazione può essere editrice di periodici nel rispetto della legge sull’editoria e successive modificazione ed integrazioni e, comunque, non ha scopi di lucro.
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