Decreto Legislativo 96 del 2001

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96

"Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 72

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio nazionale forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, e' disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.

2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneita' da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e' disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.

3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 2.
Qualifica professionale

1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:
Avocat-Advocaat Belgio);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
----> Vedere parola in greco <---- (Grecia);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor (Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado (Portogallo);
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat (Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si considera:
a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto Stato;
b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;
c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvocati;
d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che e' iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati;
e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

Art. 4.
Esercizio delle attivita' professionali

1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalita' previste nel presente titolo.

2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalita' previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

Art. 5.
Norme applicabili

1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilita' che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.

3. In materia di assicurazione contro la responsabilita' professionale l'avvocato stabilito e' tenuto agli stessi obbighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.

4. L'avvocato stabilito e' tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se gia' previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.

Titolo I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

Capo II
Esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine

Art. 6.
Iscrizione

1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e' subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;
b) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

4. Se l'interessato fa parte di una societa' nello Stato membro di origine, e' tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.

6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita', ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne da' comunicazione alla corrispondente autorita' dello Stato membro di origine.

7. Il rigetto della domanda non puo' essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

8. Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l'interessato puo', entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

9. Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.

10. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito e' tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.

Art. 7.
Uso del titolo

1. Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito e' tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.

2. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito e' tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale e' ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.

3. L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una societa' costituita nello Stato membro di origine, e' tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonche' la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

Art. 8.
Prestazioni giudiziali

1. Nell'esercizio delle attivita' relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonche' nei procedimenti disciplinari nei quali e' necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorita' adita o procedente e nei confronti della medesima e' responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorita' procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

Art. 9.
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato stabilito puo' assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.

2. Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1, l'avvocato stabilito deve farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'art. 35 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

Art. 10.
Prestazioni stragiudiziali

1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attivita' professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonche' sul diritto nazionale.

Art. 11.
Procedimenti disciplinari

1. Nell'esercizio dell'attivita' professionale, l'avvocato stabilito e' soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalita' e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.

2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne da' immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.

3. Per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine puo' richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all'autorita' giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato stabilito e' ammesso ad esercitare la professione.

4. L'organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, puo' assistere alle udienze del procedimento disciplinare e puo' presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'ordine.

5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di cui al comma 2.

6. I provvedimenti dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamnte il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall'ordinamento forense e dal presente decreto.

7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine da' le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione dello Stato membro presso la quale l'avvocato e' iscritto.

Titolo I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

Capo III
Integrazione nella professione di avvocato

Art. 12.
Condizioni

1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine e' dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attivita' professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attivita' svolta e' presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attivita' come effettiva e regolare.

3. L'avvocato stabilito che e' stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, puo' iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.

4. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Art. 13.
Procedimento per la dispensa

1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito e' iscritto.

2. La domanda e' corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonche' dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attivita' professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato e' tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o gia' definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.

3. Il Consiglio dell'ordine verifica la regolarita' e l'esercizio effettivo dell'attivita' esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

4. La deliberazione in merito alla dispensa e' assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione e' motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresi' trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione e' altresi' comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. Anche prima della verifica dell'attivita' professionale svolta, il Consiglio dell'ordine puo' rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.

6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.

7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.

Art. 14.
Attivita' di durata inferiore nel diritto nazionale

1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, e' dispensato dalla prova attitudinale se l'attivita' effettiva e regolare svolta e la capacita' di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Ai fini della dispensa, oltre all'attivita' effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonche' la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.

3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3.

4. Il procedimento per la dispensa e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13.

Art. 15.
Uso del doppio titolo

1. L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale e' stato acquisito.

Titolo II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria

Capo I
Della societa' tra avvocati

Art. 16.
Disposizioni generali

1. L'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio puo' essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della societa' tra professionisti, denominata nel seguito societa' tra avvocati.

2. La societa' tra avvocati e' regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la societa' in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, e' istituita una sezione speciale relativa alle societa' tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ed e' eseguita secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. La societa' tra avvocati non e' soggetta a fallimento.

4. La societa' tra avvocati e' iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

5. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

Art. 17.
Costituzione e oggetto

1. Ai fini della iscrizione all'albo, la societa' tra avvocati e' costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti.

2. La societa' tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La societa' puo' rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attivita' diretta a tale scopo.

Art. 18.
Ragione sociale

1. La societa' tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o piu' soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve contenere la indicazione di societa' tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.

2. Non e' consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla societa', salvo diverso accordo tra la societa' e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e' consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purche' non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualita' di socio.

Art. 19.
Modificazioni

1. L'atto costitutivo puo' essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalita'.

Art. 20.
Invalidita' della societa'

1. La nullita' della societa' per vizi di costituzione puo' essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullita' dei contratti.

2. La dichiarazione di nullita' o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa'.

3. La sentenza che dichiara la nullita' o che pronuncia l'annullamento nomina uno o piu' liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purche' professionisti esercenti con il titolo di avvocato.

4. La invalidita' non puo' essere pronunciata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

5. La responsabilita' dei soci non e' esclusa dalla dichiarazione di nullita' o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

Art. 21.
Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilita'

1. I soci della societa' tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.

2. La partecipazione ad una societa' tra avvocati e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra avvocati.

3. La incompatibilita' di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della societa' nell'albo.

4. E' escluso il socio che e' stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo e' causa legittima di esclusione dalla societa'.

Art. 22.
Subentro di nuovi soci

1. Le quote di partecipazione alla societa' tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa' ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.

Art. 23.
Amministrazione

1. L'amministrazione della societa' tra avvocati spetta ai soci e non puo' essere affidata a terzi.

2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Art. 24.
Incarico professionale e obblighi di informazione

1. L'incarico professionale conferito alla societa' tra avvocati puo' essere eseguito solo da uno o piu' soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale richiesta.

2. La societa' deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potra' essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o piu' soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.

3. In difetto di scelta, la societa' comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato.

4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 25.
Compensi

1. I compensi derivanti dall'attivita' professionale dei soci costituiscono crediti della societa'.

2. Se la prestazione e' svolta da piu' soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 26.
Responsabilita' professionale

1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attivita' professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La societa' risponde con il suo patrimonio.

2. In difetto della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dall'attivita' professionale svolta da uno o piu' soci, oltre alla societa', sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.

3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attivita' professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

4. La sentenza pronunciata nei confronti della societa' fa stato ed e' efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.

Titolo II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria

Capo II
Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilita' disciplinare

Art. 27.
Iscrizione

1. La societa' tra avvocati e' iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e' posta la sede legale.

2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non e' contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la societa' e' iscritta per l'annotazione.

3. La societa' deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualita' l'attivita' professionale.

Art. 28.
Procedimento di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo e' rivolta al Consiglio dell'ordine ed e' corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell'ordine cui e' rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.

2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della societa' in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonche' dei soci iscritti in altro albo.

3. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda e' corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la societa' e' iscritta e la data di iscrizione, nonche' dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine.

4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta dei socio che ha la rappresentanza della societa'.

Art. 29.
Annotazioni

1. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell'ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano.

2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone l'annotazione della variazione nella sezione speciale dell'albo.

Art. 30.
Responsabita' disciplinare

1. La societa' tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato.

2. Se la violazione commessa dal socio e' ricollegabile a direttive impartite dalla societa', la responsabilita' disciplinare del socio concorre con quella della societa'.

3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' e' competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benche' iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attivita' non svolta nell'interesse della societa'.

4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attivita' professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria.

Art. 31.
Situazioni di incompatibilita' o di conflitto

1. Chiunque vi abbia interesse puo' segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilita' o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.

2. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della societa', delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla societa' di far cessare la situazione di incompatibilita' o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale puo' adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento professionale.

3. l provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.

Art. 32.
Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarita' non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si e' verificata.

Art. 33.
Elezioni dei consigli locali e nazionali

1. La societa' tra avvocati non ha diritto di elettorato ne' attivo, ne' passivo.

2. Non puo' essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale piu' di un socio della stessa societa'.

Titolo III
Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti

Capo I
Dell'esercizio in forma associata

Art. 34.
Disposizioni generali

1. Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o piu' professionisti, per la migliore organizzazione della propria attivita', nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

2. Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non puo' assumere incarichi in proprio.

4. Le associazioni non sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'albo.

5. La disposizione di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in cui l'avvocato stabilito esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di origine.

Titolo III
Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti

Capo II
Dell'esercizio in forma societaria

Art. 35.
Partecipazione a societa' tra avvocati

1. Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una societa' tra avvocati costituita ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 16, comma 1, purche' almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.

2. Per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente. L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.

3. La societa' tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti e' soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.

Art. 36.
Sede secondaria di societa'

1. Le societa' costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purche' tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.

2. La societa' si considera costituita tra persone non esercenti l'attivita' professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.

3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di cui al comma 1, la societa' deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalita' della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita' professionale e la sua responsabilita' personale, la soggezione della societa' ad un concorrente regime di responsabilita' e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.

4. Per l'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire d'intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.

Art. 37.
Norme applicabili

1. Le societa' di cui all'articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile per l'esercizio dell'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e' posta la sede secondaria.

2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonche' alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l'istituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia da parte di societa' costituite all'estero.

Titolo III
Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 38.
Attivita' professionale pregressa

1. L'attivita' professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 14.

2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.