decreto legislativo 59 del 2010

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) 

PARTE PRIMA

  Titolo I

- Disposizioni generali  Capo I  (Ambito di applicazione) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 41 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTA la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

 SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per il turismo; 

 

EMANA

 il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Oggetto e finalita')

1.       Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

2.       Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita' ai servizi sul territorio nazionale.

3.       Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

4.       Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

 Si riporta il testo dell'art. 117 della Cost.: «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

 L'art. 41, della legge 7 luglio 2009 n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita: «Art. 41 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).

 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonche' assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione; b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualita' dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche; c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'art. 2, paragrafi 2 e 3, e,  elativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'art. 17 della direttiva; d) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione; e) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attivita' di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresi' la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attivita' rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito; f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attivita' di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalita' e parita' di trattamento; g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attivita' di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita'; h) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attivita' di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale; i) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attivita' e per il suo esercizio; l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalita' necessarie per l'accesso all'attivita' di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto gia' previsto al riguardo dall'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni; m) prevedere che le procedure e le formalita' per l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica; n) realizzare l'interoperabilita' dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche; o) prevedere forme di collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al piu' presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni puo' riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorita' competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilita' professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva; p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della liberta' di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformita' all'art. 117, quinto comma, della Costituzione che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione; q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della liberta' di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attivita' di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettivita' dei diritti dei destinatari di servizi;

 r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri: 1) salvaguardia dell'unitarieta' dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicita' dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili; 2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneita', chiarezza e trasparenza delle procedure; 3) agevole accessibilita' per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attivita' di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva; 4) adozione di adeguate forme di pubblicita', di informazione e di conoscibilita' degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici; s) garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti piu' favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonche' eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente; t) prevedere idonee modalita' al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonche' eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente. 2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonche' ai principi e criteri di cui al comma 1. 3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

 La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376. Note all'art. 1: - Per l'art. 117 della Costituzione, vedi note alle premesse. PARTE PRIMA Titolo I - Disposizioni generali Capo I (Ambito di applicazione) Art. 2 (Esclusioni) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettivita' pubbliche; b) alla disciplina fiscale delle attivita' di servizi; c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettivita' in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorche' scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo. 3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o piu' decreti interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso. PARTE PRIMA Titolo I - Disposizioni generali Capo I (Ambito di applicazione) Art. 3 (Servizi sociali) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli.

PARTE PRIMA

Titolo I

Disposizioni generali Capo I (Ambito di applicazione) Art. 4 (Servizi finanziari)

1.       Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.

2.       Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare: a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato. Note all'art. 4: - L'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e 30 settembre 1993, n. 230, S.O., cosi' recita: «2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a)-e) (omissis); f) «attivita' ammesse al mutuo riconoscimento»: le attivita' di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);

3) leasing finanziario;

4) servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); cambi; strumenti finanziari a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; ».

 La sezione A, B e C, dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., cosi' recitano: «Sezione A - Attivita' e servizi di investimento. Sezione B - Servizi accessori. Sezione C - Strumenti finanziari.». PARTE PRIMA Titolo I - Disposizioni generali Capo I (Ambito di applicazione) Art. 5 (Servizi di comunicazione) 1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del presente decreto. Note all'art. 5: - L'art. 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni).

 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale; c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa; d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; f) autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata autorita'; g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al codice; h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; i) codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta; l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete; m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili; o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita'; p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessita' di autorizzazione generale; q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'art. 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di essa; r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni; s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete; t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica; u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata; v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa; aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete; cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi; ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale; gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o piu' numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che puo' inoltre, se necessario, includere uno o piu' dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici; ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico; ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea; oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.». PARTE PRIMA Titolo I - Disposizioni generali Capo I (Ambito di applicazione) Art. 6 (Servizi di trasporto) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente. 2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di: a) scuola guida; b) trasloco; c) noleggio di veicoli e unita' da diporto; d) pompe funebri; e) fotografia aerea. PARTE PRIMA Titolo I - Disposizioni generali Capo I (Ambito di applicazione) Art. 7 (Altri servizi esclusi) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalita' di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata; c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di acquisizione del gettito; e) ai servizi privati di sicurezza; f) ai servizi forniti da notai. Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. Capo II (Definizioni e principi generali) Art. 8 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto; b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio; c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio; d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio e' stabilito il prestatore del servizio considerato; e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile; f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorita' competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attivita' di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attivita' (d.i.a). di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attivita' esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonche' quelle a tutela della sanita' pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita' delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attivita' economica e ai singoli che agiscono a titolo privato; h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica, la sanita' pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equita' delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprieta' intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; i) autorita' competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attivita' di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali; l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo Stato membro in cui il servizio e' fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro; m) professione regolamentata: un'attivita' professionale o un insieme di attivita' professionali, riservate o non riservate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attivita' commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per se', comunicazioni commerciali le informazioni seguenti: 1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attivita' dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica; 2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico. Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

 Per l'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, cosi' come modificato dal presente decreto, si vedano le Note all'art. 85.

 L'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., cosi' recita: «Art. 4 (Definizioni).

 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «professione regolamentata»: 1) l'attivita', o l'insieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita'; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attivita' esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.». Capo II (Definizioni e principi generali) Art. 9 (Clausola di specialita') 1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attivita' di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE. Note all'art. 9: - La legge 9 febbraio 1982, n. 31, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1982, n. 42.

 La direttiva 77/249/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 1977, n. L 78.

 Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n. 75.

 La direttiva 96/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. 18.

 Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O.

 La direttiva 98/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 marzo 1998, n. L 77.

 Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

 La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.

 Per i riferimenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi Note all'art. 8.

 La direttiva 2005/36/CE e' pubblicata nella nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255. Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi Capo I (Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi) Art. 10 (Liberta' di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi) 1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi costituiscono espressione della liberta' di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. 2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attivita' di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attivita', ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Note all'art. 10: - Per l' art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi Note all'art. 8. Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi Capo I (Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi) Art. 11 (Requisiti vietati) 1. L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le societa', sull'ubicazione della sede legale, in particolare: 1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di' capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; b) il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri; c) restrizioni della liberta', per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla liberta' di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale; d) condizioni di reciprocita' con lo Stato membro nel quale il prestatore ha gia' uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia; e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attivita' o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attivita' rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale; f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia; g) l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l'attivita' in Italia per un determinato periodo. Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi Capo I (Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi) Art. 12 (Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale) 1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attivita' di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori; b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico; c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una societa'; d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata; e) il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale; f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti; g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare; h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui cio' non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse pubblico. 3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre nonne attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata. Note all'art. 12: - Per il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi Note all'art. 85. Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi Capo I (Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi) Art. 13 (Notifiche) 1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, e' subordinata alla previa notifica alla Commissione europea. 2. Le autorita' competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne da' contestuale comunicazione all'autorita' competente. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresi', alle autorita' competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri. 4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1. Note all'art. 13: - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.

 La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori Art. 14 (Regimi autorizzatori) 1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita', nonche' delle disposizioni di cui al presente titolo. 2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato. 3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili. 4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari. Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori Art. 15 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione) 1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali e' subordinato l'accesso e l'esercizio alle attivita' di servizi sono: a) non discriminatorie; b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale; c) commisurate all'obiettivo di interesse generale; d) chiare ed inequivocabili; e) oggettive; f) rese pubbliche preventivamente; g) trasparenti e accessibili. 2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie. Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori Art. 16 (Selezione tra diversi candidati) 1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi. 2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario. 3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. 4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo. Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori Art. 17 (Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni) 1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se cosi' previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990. 2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso. 3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attivita' e al suo esercizio. 4. Le autorita' competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti: a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione; b) i mezzi di ricorso previsti; c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione e' considerata come rilasciata. 5. Quando la domanda e' presentata per via telematica la ricevuta e' inviata tramite posta elettronica. Note all'art. 17: - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, cosi' come modificato dal presente decreto, si vedano le Note all'art. 85.

 L'art. 20, della legge 7 agosto 1990, n. 241 citata nelle Note all'art. 8, cosi' recita: «Art. 20 (Silenzio assenso).

 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.». Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori Art. 18 (Autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni) 1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualita' di autorita' competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attivita' di servizi e' vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione ne' la consultazione del grande pubblico. Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori Art. 19 (Efficacia delle autorizzazioni) 1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessita' di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. 2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi: a) previsione di un rinnovo automatico, purche' compatibile con le disposizioni del presente decreto; b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati; c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. 3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui e' subordinato il suo ottenimento. Le autorita' competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie. 4. E' consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attivita' per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio. Titolo III - Libera prestazione dei servizi Art. 20 (Esercizio di attivita' di servizi in regime di libera prestazione) 1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita'. 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE. Note all'art. 20: - Per i riferimenti decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 si vedano le Note all'art. 8.

 Per la direttiva 2005/36/CE, si vedano le Note all'art. 9. Titolo III - Libera prestazione dei servizi Art. 21 (Requisiti da giustificare) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia; b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie; c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione; d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente; e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identita' specifico per l'esercizio di un'attivita' di servizi rilasciato in Italia; f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio; g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto. 2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformita' con i principi di non discriminazione e proporzionalita'. Titolo III - Libera prestazione dei servizi Art. 22 (Deroghe al regime della libera prestazione) 1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano: a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti: 1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia elettrica; 3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale; 4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue; 5) il trattamento dei rifiuti; b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72; c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31; e) alle attivita' di recupero giudiziario dei crediti; f) alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE; g) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71; h) per quanto riguarda le formalita' amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; i) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; l) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93, del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio; m) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169; n) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio; o) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; p) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro; q) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtu' delle norme di diritto internazionale privato. Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182.

 Per i riferimenti decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 72, si vedano Note all'art.9.

 Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

 Per i riferimenti legge 9 febbraio 1982, n. 31, si vedano Note all'art. 9.

 Il titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, citato nelle Note all'art. 20, cosi' recita: «Libera prestazione di servizi».

 Per la direttiva 2005/36/CE, vedi Note all'art. 9.

 Il regolamento (CEE) 1408/71 e' pubblicato G.U.C.E. 5 luglio 1971, n. L 149.

 Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2007, n. 72.

 Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

 Il regolamento (CEE) n. 259/93 e' pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n. L 30.

 La sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O., cosi' recita: «Topografie dei prodotti a semiconduttori».

 Il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1999, n. 138.

 La direttiva 2006/43/CE, e' pubblicta nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. Titolo III - Libera prestazione dei servizi Art. 23 (Condizioni di lavoro) 1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attivita' in posizione di distacco, in conformita' al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva 96/71/CE. Note all'art. 23: - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n. 75.

 Per la direttiva 96/71/CE vedi Note all'art. 9. Titolo III - Libera prestazione dei servizi Art. 24 (Parita' di trattamento) 1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonche' di quelle richiamate all'articolo 20, comma 3. Titolo IV - Semplificazione amministrativa Art. 25 (Sportello unico) 1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attivita' di servizi attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive. 2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attivita' di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalita', i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico. 4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 5. Per le attivita' che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 'impresainungiomo', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto. 6. Le Autorita' competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalita' richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorita' competenti, nonche' le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi. 7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti: a) l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione; b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione. 8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e' rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrita' personale e l'idoneita' a svolgere la richiesta attivita' di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento puo' essere espletato in modalita' non interamente telematica. Note all'art. 25: - L'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008 n. 195 S,O., cosi' recita: «3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.».

 L'art. 9, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2007, n. 26.,convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O., cosi' recita: «Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa).

 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. 3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. 4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa. 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati. 7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. 8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previdente. 10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

 L'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., cosi' recita: «Art.8 (Registro delle imprese).

 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro. 3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». Titolo IV - Semplificazione amministrativa Art. 26 (Diritto all'informazione) 1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni: a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalita' da espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle; b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorita' competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attivita' di servizi; e) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi; d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori; e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorita' competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. 2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione e' fornita in un linguaggio semplice e comprensibile. 3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente. Note all'art. 26: - Per l'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, vedi Note all'art. 25. Titolo IV - Semplificazione amministrativa Art. 27 (Certificazioni) 1. Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita' equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione e' rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove necessario, le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli atti relativi a societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese. Note all'art. 27: - Gli articoli 10 e 17, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, cosi' recitano: «Art.10 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore).

 1. Il prestatore che ai sensi dell'art. 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare trenta giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorita' di cui all'art. 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha validita' per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. 2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di: a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore; b) una certificazione dell'autorita' competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato; c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali; d) nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attivita' in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni; e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali. 3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui all'art. 5. 4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.». «Art. 17 (Domanda per il riconoscimento).

 1. La domanda di cui all'art. 16 e' corredata dei seguenti documenti: a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore; b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato; c) nei casi di cui all'art. 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'art. 2, comma 1. 2. Le autorita' competenti di cui all'art. 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui all'art. 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorita' competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine. 3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilita' e della moralita' o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'art. 2, comma 1. 4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato. 5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti entro due mesi. 6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorita' competenti di cui all'art. 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorita' competente di detti Stati. 7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o societa' di assicurazione con sede in uno Stato membro. 8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi. 9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.».

 Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

 L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, citato elle Note all'art. 9, cosi' recita: «3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale; c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.». Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari Art. 28 (Restrizioni vietate) 1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata ai seguenti requisiti: a) l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse; b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato. Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari Art. 29 (Divieto di discriminazioni) 1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalita' o sul suo luogo di residenza. 2. E' fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari Art. 30 (Assistenza ai destinatari) 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinche' siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attivita' di servizi che ne facciano richiesta: a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attivita' di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori; b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario; c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. 2. Per le imprese destinatarie di attivita' di servizi, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura. Titolo VI - Qualita' dei servizi Art. 31 (Informazioni sui prestatori e sui loro servizi) 1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguita', in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti: a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica; b) ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro; c) ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorita' competente o dello sportello unico; d) ove esercitino un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita IVA; e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale e' stata acquisita; f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore; g) esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla giurisdizione competente; h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge; i) prezzo del servizio, laddove esso e' predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio; l) principali caratteristiche del servizio, se non gia' apparenti dal contesto; m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilita' professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica. 2. I prestatori scelgono le modalita', attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti: a) comunicandole di propria iniziativa; b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto; c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore; d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto. 3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari: a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non e' possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato; b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione; c) informazioni sulle loro attivita' multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonche' sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi; d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore e' assoggettato, nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili; e) se un prestatore e' assoggettato a un codice di condotta o e' membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo e' possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie. Titolo VI - Qualita' dei servizi Art. 32 (Risoluzione delle controversie) 1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza. 2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate. 3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite. 4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa comunitaria in vigore. L'istituto di credito e l'assicuratore stabiliti sul territorio nazionale devono essere autorizzati ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE. 5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo e' possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo. Note all'art. 32: - Il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2007, n. 46.

 La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. L 177.

 Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

 La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1973, n. L 228.

 La direttiva 2002/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2002, n. L 345. Titolo VI - Qualita' dei servizi Art. 33 (Assicurazioni) 1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale o altra garanzia non puo' essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se gia' coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalita' e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonche' eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui e' gia' stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi. 2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro. Titolo VI - Qualita' dei servizi Art. 34 (Comunicazioni commerciali) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalita'. 2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformita' del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignita' e l'integrita' della professione, nonche' il segreto professionale, nel rispetto della specificita' di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate. Note all'art. 34: - L'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Gazzetta 4 luglio 2006, n. 153., convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali).

 1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine; c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'. 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. 2-bis. All'art. 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali». 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.».

 L'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., cosi' recita: «Art. 10 (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate).

 1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignita', all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealta' verso clienti e colleghi.». Titolo VI - Qualita' dei servizi Art. 35 (Attivita' multidisciplinari) 1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita' specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attivita' diverse solo nei casi seguenti: a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita'; b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialita'. 2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita' multidisciplinari di cui al comma 1: a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra determinate attivita'; b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune attivita' richiedono; c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attivita', soprattutto in materia di segreto professionale. Titolo VII - Collaborazione amministrativa Art. 36 (Cooperazione tra autorita' nazionali competenti) 1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorita' competenti degli Stati membri, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorita' competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information. 2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonche' il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorita' competenti nazionali e comunitarie. 3. Ferme restando le competenze delle autorita' di cui all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare: a) convalida la registrazione delle autorita' competenti nazionali nel sistema; b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita' competenti; c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri; d) assiste le autorita' competenti nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi; e) assiste le autorita' competenti per garantire la mutua assistenza; f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41; 4. Le modalita' procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati. 5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorita' competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilita' professionale. 6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle attivita' dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1. 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorita' competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare. 8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari. Titolo VII - Collaborazione amministrativa Art. 37 (Mutua assistenza) 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono al piu' presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. 2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorita' competenti di un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), provvedono affinche' i prestatori stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie al controllo delle attivita' di servizi. 3. Qualora insorgano difficolta' nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le autorita' competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione. 4. Le autorita' competenti provvedono affinche' i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorita' competenti sul territorio nazionale siano altresi' consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorita' omologhe degli altri Stati membri. 5. Le autorita' competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza. Titolo VII - Collaborazione amministrativa Art. 38 (Obblighi generali per le autorita' competenti) 1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la conferma del loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attivita' in modo illegale. 2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informano quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Le autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro. 3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorita' competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano al piu' presto gli altri Stati membri e la Commissione. Titolo VII - Collaborazione amministrativa Art. 39 (Controllo da parte delle autorita' competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro) 1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il rispetto dei requisiti nazionali in conformita' dei poteri di sorveglianza previsti dall'ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore. 2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 non possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale per il motivo che il servizio e' stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le autorita' competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui e' prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorita' dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attivita', su richiesta delle autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i). Titolo VII - Collaborazione amministrativa Art. 40 (Controllo da parte delle autorita' competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio) 1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorita' competenti sono responsabili del controllo sull'attivita' del prestatore sul territorio. In conformita' al diritto comunitario, le autorita' competenti: a) adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' di servizi sul territorio e il suo esercizio; b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato. 2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non e' stabilito per prestarvi un servizio, le autorita' competenti partecipano al controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4. 3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorita' competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento. 4. Di loro iniziativa, le autorita' competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purche' queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore e' stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate. Titolo VII - Collaborazione amministrativa Art. 41 (Meccanismo d'allerta) 1. Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attivita' di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al piu' presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione. 2. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4, sono disciplinate le modalita' operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati membri, nonche' per la chiusura, la revoca e la correzione dell'allerta stessa. Titolo VII - Collaborazione amministrativa Art. 42 (Deroghe per casi individuali) 1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi; b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore in conformita' delle sue disposizioni nazionali; c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 43, comma 2; d) le misure sono proporzionate. 3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la liberta' di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta liberta', previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari. Titolo VII - Collaborazione amministrativa Art. 43 (Mutua assistenza in caso di deroghe individuali) 1. Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), intenda assumere le misure previste dall'articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale. 2. L'autorita' competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attivita' configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, informando il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie. 3. Qualora l'autorita' che ha presentato la richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorita' ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per le quali ritiene che: a) le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti; b) le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 42. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede a notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo. 5. Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4. 6. In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la massima sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano l'urgenza. PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 44 (Esercizio di attivita' professionale regolamentata in regime di libera prestazione) 1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attivita' professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto. Note all'art. 44: - Per il Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi Note all'art. 22.

 Per la legge 9 febbraio 1982, n. 31, vedi Note all'art. 22. PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 45 (Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate) 1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento. 2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda. 3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente. 4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso. 6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto. 7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni. Note all'art. 45: - Per l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi Note all'art. 17. PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 46 (Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate) 1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale e' equiparato alla residenza. Note all'art. 46: - Il Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, cosi' recita: «Liberta' di stabilimento». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 47 (Esercizio di attivita' professionale regolamentata in regime di stabilimento) 1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, e' consentita ad associazioni o societa' di uno Stato, membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente. 2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni. Note all'art. 47: Per l'art. 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vedi Note all'art. 34. PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 48 (Regolamenti) 1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli architetti, ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46. Note all'art. 48: - L'art. 17 della legge 23 agosto n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti).

 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 49 (Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore) 1. All'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, numero 1°, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea"; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche: a) al quinto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE"; 3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale"; b) al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; c) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE". 4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, numero 3°, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o del domicilio professionale"; b) al primo comma, numero 4), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale". 5. Le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia". Note all'art. 49: - Il testo degli articoli 17, 24, 31 e 37, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1934, n. 24, cosi' come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 17.

 Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario: 1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale i sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo; 2° godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3° essere di condotta specchiatissima ed illibata; 4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una universita' della Repubblica; 5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'art. 8; 6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20; 7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata. Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione.». «Art. 24.- L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge. Il Consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita', ordina l'iscrizione. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni. Il Consiglio deve deliberare entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La deliberazione, unica per tutti i candidati, e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, comma 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dell'art. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorche' abbiano gia' ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di piu' aspiranti la scelta e' determinata dalla graduatoria del concorso. Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Consiglio di ciascun ordine, mediante avviso da affiggersi nei locali del Consiglio medesimo, aperti al pubblico. Le domande degli aspiranti, corredate dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall'affissione dell'avviso. Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma ottavo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 31. 31. La domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati e' rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge. Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita', ordina l'iscrizione. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.» «Art. 37.- La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori e pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero: 1° nei casi di incompatibilita'; 2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione; 3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza o del domicilio professionale; 4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza o il suo domicilio professionale fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui e' iscritto; 5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo; 6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione. La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non puo' essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale. L'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31. Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso, ne' di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare. L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 50 (Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) 1. All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, e' apportata la seguente modifica, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,"; 2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, lettera a), le parole: "o cittadino" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o"; b) al primo comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,"; c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; 3. All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". 4. All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,". 5. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia". Note all'art. 50: - Il testo degli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1976, n. 17, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 30 (Contenuto dell'albo e suoi effetti).

 L'albo dei dottori agronomi e forestali e' distinto in piu' sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza “o il domicilio professionale” e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.». «Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione nell'albo).

 Per essere iscritti nell'albo e' necessario: a) essere cittadino italiano , ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) essere di specchiata condotta morale; d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale; e) avere la residenza o il domicilio professionale, nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti; f) precisare il proprio stato giuridico professionale. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.». «Art. 32 (Iscrizione - Rigetto della domanda).

 Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.». «Art. 33 (Divieto di iscrizione in piu' albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti).

 Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. Non e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 51 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) 1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al primo comma, lettera d), dopo le parole: "essere residente" sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale"; c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le seguenti: "o ha il domicilio professionale"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE."; c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale". 3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse; 4. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia". Note all'art. 51: - Il testo degli articoli 5, 6 e 10-bis, della legge 6 giugno 1986, n. 251, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1986, n. 134, cosi' come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 5.

 Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia; b) godere dei diritti civili; c) essere in possesso del diploma di agrotecnico; d) essere residente o avere il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti; e) avere conseguito l'abilitazione professionale; f) precisare il proprio stato giuridico professionale. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.». «Art. 6.

 1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale. 1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. 2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza o di domicilio professionale; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo in base a cui e' avvenuta. 3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, e' integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.». «Art. 10-bis.

 1. Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente, davanti al tribunale del capoluogo in cui la sede il collegio che ha emesso la decisione o presso cui si e' svolta l'elezione contestata. 2. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte di appello del capoluogo sede del collegio, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti. 3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante e' integrato da due agrotecnici; per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro agrotecnici, due in qualita' di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi del collegio aventi sede nel distretto che di eta' non inferiore ai 25 anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno tre anni. 4. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. 5. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Il ricorso per cassazione e' proponibile anche da parte del pro curatore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla notifica.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 52 (Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario) 1. All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o"; b) al primo comma la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia."; c) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; 2. All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, numero 2°, dopo la parola: "residenza" sono aggiunte le seguenti: "o di domicilio professionale"; b) al primo comma, numero 4), dopo le parole: "di Stato" sono inserite le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato"; c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE"; 3. L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia". Note all'art. 52: - Il testo degli articoli 4 e 8 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69, cosi' come modificati dal presente decreto cosi' recitano: «Art. 4.

 Per essere iscritti nell'albo e' necessario: a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell' Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocita'; b) essere di condotta specchiatissima ed illibata; c) godere dei diritti civili e politici; d) essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una universita' o istituto dell'ordine universitario del Regno; e) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione; f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.». «Art. 8.- La domanda per l'iscrizione e' diretta al direttorio dell'associazione sindacale e deve esccompagnata dai documenti seguenti: 1° estratto dell'atto di nascita; 2° certificato di residenza o di domicilio professionale; 3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda; 4° certificato di cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione europea o di Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia; 5° diploma o certificato di laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale; 6° certificato dell'approvazione nell'esame di Stato; 7° ricevuta del pagamento della tassa di lire 108 da versarsi in un Ufficio del registro. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. I professori universitari i quali aspirano all'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 5 debbono presentare un certificato della competente amministrazione da cui risulti il possesso dei requisiti in tale articolo indicati. La condizione di reciprocita', richiesta dall'art. 4, lettera a), e' provata nei modi stabiliti dall'art. 7 della L. 25 aprile 1938, n. 897. L'attivita' svolta all'estero da parte dei cittadini italiani a termini dell'art. 7 e' provata mediante attestazione delle regie autorita' diplomatiche.» PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 53 (Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario) 1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,". 2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,"; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE."; 3. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia". Note all'art. 53: - Il testo degli articoli 30, 31 e 32 della legge 28 marzo 1968, n. 434, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1968, n. 101, cosi' come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 30 (Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale).

 L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.». «Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione).

 1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale, nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti; d) essere in possesso del diploma di perito agrario; e) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. 2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.». «Art. 32 (Iscrizione - Rigetto della domanda).

 Il consiglio del collegio delibera nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione adottata su relazione di un membro del consiglio, e' motivata. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato, e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 54 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista) 1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono inserite le seguenti: "o il loro domicilio professionale,". 2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale". 3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; b) al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE."; 4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 31-bis (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti) 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.". 5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza", ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale". 6. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".". Note all'art. 54: - Il testo degli articoli 26, 27 e 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 26 (Albo: istituzione).

 Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.». «Art. 27 (Albo: contenuto).

 L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo. A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.». «Art. 29. (Iscrizione nell'elenco dei professionisti).

 Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno diciotto mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. La iscrizione e' deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 55 (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". Note all'art. 55: - Il testo degli articoli 36 e 37, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2005, n. 166, S.O.,cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 36 (Requisiti per la iscrizione nell'Albo).

 1. Per l'iscrizione nell'Albo e' necessario: a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocita'; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta irreprensibile; d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui e' costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento. 2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione nell'Albo. 3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti e' altresi' necessario: a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame e' stato sostenuto. 4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili e' altresi' necessario: a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28); b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo». «Art. 37 (Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti).

 1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. 2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. 3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. 4. La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni all'interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. 6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE2.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 56 (Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo) 1. All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o"; b) alla lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, la parola: "stranieri" e' sostituita dalle seguenti: "di Stati non membri dell'Unione europea". 3. All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". 4. All'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale". 5. L'espressione: "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia". Note all'art. 56: - Il testo degli articoli 5, 8, 10 e 32, della legge 24 maggio 1967, n. 396, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale).

 Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario: a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) essere di specchiata condotta morale; d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo; e) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.». «Art. 8 (Modalita' di iscrizione nell'albo).

 Per la iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui all'articolo precedente. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonche' dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'art. 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono altresi' provare che e' loro consentito l'esercizio della libera professione. I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'art. 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento. Per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea, la esistenza del trattamento di reciprocita' e' comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.». «Art. 10 (Iscrizione).

 Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e' motivata. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.». «Art. 32 (Elenco degli elettori - Seggio elettorale).

 Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali il presidente del Consiglio dell'Ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo. L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio professionale e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio dell'Ordine, e' istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 57 (Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) 1. All'articolo 3, secondo comma, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; 2. All'articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola: "domicilio" e' inserita la seguente: "professionale"; 3. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; c) al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla parola: "due"; d) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". 4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia". Note all'art. 57: - Il testo degli articoli 3, 8 e 9, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20., cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 3. (Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro).

 Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e' rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione: a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualita' di presidente; b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione; c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata; d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo art. 20, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali. Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti: a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un Particolare regime di reciprocita'; b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'; c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile; d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche; e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalita' fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'art. 20. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra' anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.». «Art. 8 (Albo dei consulenti del lavoro).

 E' istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro. Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale puo' esercitare l'attivita' professionale in tutto il territorio dello Stato. Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi provinciali. L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio professionale degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui e' in possesso l'iscritto. L'albo e' compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'.». «Art. 9 (Condizioni per l'iscrizione nell'albo).

 L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo art. 11, corredata dei seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero documento attestante che l'interessato e' italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che e' cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita'; b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio; c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto; d) certificato del casellario giudiziario; e) certificato di buona condotta morale e civile; f) certificato di godimento dei diritti civili; g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione; h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento; i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 1, secondo comma, per i quali non e' richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'art. 38. Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facolta' di ricorrere al Consiglio nazionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 58 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) 1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o" ; b) alla lettera e), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia". Note all'art. 58: - Il testo dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1963, n. 57, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale).

 Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario: a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) essere di specchiata condotta morale; d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo; e) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 59 (Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante decentramento dell'ordine nazionale dei geologi) 1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339, le parole: "cittadini italiani" sono soppresse. Note all'art. 59: - Il testo dell'art. 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274, cosi' come modificata al presente decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Impugnazioni).

 1. Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione. 2. Il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine e' presentato e notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata. 3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo. 4. Le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si e' svolta l'elezione contestata. 5. La decisione del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la corte d'appello. 6. Sia il tribunale sia la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale fra i geologi che siano di eta' non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni. 7. Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale puo' farsi assistere da un avvocato. 8. Avverso la decisione della corte d'appello e' proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 60 (Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare) 1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; 2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; d) al comma 3, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; e) il comma 4, e' sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". 3. Al comma 4, dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse. 4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia". Note all'art. 60: - Il testo degli articoli 26, 27 e 49 della legge 18 gennaio 1994 n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994, n. 21, S.O., cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 26 (Contenuto dell'albo).

 1. L'albo dei tecnologi alimentari contiene il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione. Esso e' compilato secondo l'ordine di anzianita' e reca un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione. 2. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione all'albo.». «Art. 27 (Iscrizione all'albo - Trasferimenti).

 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell' Unione europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; d) avere la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti; e) precisare il proprio stato giuridico-professionale. 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'art. 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo. 3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. 4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. 5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio. 6. Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' albi. 7. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni. 8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. 9. Non e' consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.». «Art. 49 (Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale).

 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e' svolta l'elezione contestata. 2. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio. 3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante e' integrato da un tecnologo alimentare. 4. Per la finalita' di cui al comma 3, per ciascun tribunale e per ciascuna corte d'appello, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, due tecnologi alimentari, dei quali uno in qualita' di componente effettivo e uno supplente, scelti tra gli iscritti all'albo che siano di eta' non inferiore ai trenta anni e che abbiano una anzianita' di iscrizione all'albo di almeno cinque anni. Il requisito dell'anzianita' di iscrizione all'albo si applica a partire dal sesto anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'art. 52. 5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. 6. Il ricorso per cassazione e' proponibile anche dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. 7. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 61 (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri) 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, numero 1), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, numero 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo.". Note all'art. 61: - Il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1985, n. 64, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2.

 Per essere iscritto nell'albo dei geometri e' necessario: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta; 4) essere in possesso del diploma di geometra; 5) avere conseguito l'abilitazione professionale. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. 2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Le modalita' di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45 del presente decreto legislativo.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 62 (Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali) 1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" ; b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; d) dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il seguente: "5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". Note all'art. 62: - Il testo dell'art. 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1990, n. 35, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di ineccepibile condotta morale; d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta; e) essere in possesso del diploma di perito industriale; f) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. 3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma; c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. 4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 5. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.». PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia) Art. 63 (Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale) 1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". Note all'art. 63: - Il testo dell'art. 2, della legge 23 marzo 1993, n. 84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1993, n. 76, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 (Requisiti per l'esercizio della professione).

 1. Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3 della presente legge. 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) 1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235. 3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Tale programmazione puo' prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione. 4. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante. 5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' del locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito dal seguente: "6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. ". 8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2; b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali; d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottantagiorni. 9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito dal seguente: "l. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attivita', ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.". 10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati. Note all'art. 64: - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85.

 Il testo degli articoli 3, 10 e 4 della legge 25 agosto 1991, n. 287 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni).- 1.- 5. (Soppressi). 6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. 7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.». «Art. 10 (Sanzioni).

1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attivita', ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. 5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.». «Art. 4 (Revoca dell'autorizzazione).

 1. (Soppresso). 2. Alle autorizzazioni di cui all'art. 3 non si applica l'art. 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

 Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2001, n. 141. Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 65 (Esercizi di vicinato) 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione di inizio di attivita' ". 3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, e' abrogato. Note all'art. 65: - L'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., cosi recita: «Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto).

 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a)-c) (omissis); d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; ».

 Per l'art. 19 comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85.

 Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7(Esercizi di vicinato).

 1. (Abrogato). 2. Nella dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). 3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 66 (Spacci interni) 1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. 2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ". 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati. Note all'art. 66: - Per l'art. 19 comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85.

 Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16 (Spacci interni).

 1 (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. Nella dichiarazione di inizio di attivita' deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art 67 (Apparecchi automatici) 1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ". 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, sono abrogati. Note all'art. 67: - Per l'art. 19 comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85.

 Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 17 (Apparecchi automatici).

 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. Nella dichiarazione di inizio di attivita' deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. 4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 68 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ". 3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' abrogato. Note all'art. 68: - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n 241, si vedano le Note all'art. 85.

 Il testo dell'art. 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione).

 1. (Abrogato). 2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 3. Nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico. 4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. 5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 69 (Vendite presso il domicilio dei consumatori) 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l'attivita',ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ". 3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di' incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.". 4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati. 5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attivita' non e' soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Note all'art. 69: - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n 241, si vedano le Note all'art. 85.

 Il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).

 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. Nella dichiarazione di inizio di attivita' comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico. 4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita. 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2. 6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. 9.».

 Il comma 3 dell'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n 173 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204., cosi' recita: «3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) 1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di' persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative.". 2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'. L'autorizzazione di' cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.". 3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: ''della densita' della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo, in particolare, per il consumo di' alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di' mercato, quali entita' delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche " . 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie. Note all'art. 70: - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 28 (Esercizio dell'attivita').

 1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante. 2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative. 2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta' normativa in materia di disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all' art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali. 3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'. L'autorizzazione di' cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 5. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione. 6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale. 7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita ordinanza. 9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette. 10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. 11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. 12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalita' di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'art. 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi. 13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo, in particolare, per il consumo di' alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attivita', per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita' di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto numero di presenze effettive. 14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. 15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere. 16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. 17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita' effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni. 18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.».

 L'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., cosi' recita: «Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale).- 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.».

 Il comma 6 dell'art. 8 della legge 5 gennaio 2003, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132, cosi' recita: «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali) 1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di' esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Note all'art. 71: - Il Capo II del Titolo VIII del libro II del codice penale, reca:«Dei delitti contro l'industria e il commercio».

 Il Capo II del Titolo VI del libro II del codice penale, reca:«Dei delitti di comune pericolo mediante frode».

 La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.

 La legge 31 maggio 1965, n. 575 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.

 Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia): «3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: a) alle societa'; b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate; d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci; e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari; f) per le societa' di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.».

 Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Requisiti di accesso all'attivita').

 1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 2. (Abrogato) 3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15 , dall'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. (Abrogato). 5. (Abrogato). 6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale. 7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti. 8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale. 11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , e' soppresso.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 72 (Attivita' di facchinaggio) 1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attivita' per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342. Note all'art. 72: - L'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66, come modificata dall'art. 10 della legge 2 aprile 2007, n. 40 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O., cosi' recita: «Art. 17 (Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci).

 1. Le imprese che esercitano attivita' di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo e' subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilita' che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresi' le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1. 3. Per attivita' di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.».

 Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, S.O. Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 73 (Attivita' di intermediazione commerciale e di affari) 1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. 2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita', distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attivita' di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le attivita' relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio. Note all'art. 73: - L'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33, cosi' recita: «Art. 2.

 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. 2. Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivita' di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11. 3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono: a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore eta'; b) avere il godimento dei diritti civili; c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi; d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro eta' scolare; e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; della legge 10 febbraio 1962, n. 57, della legge 31 maggio 1965, n. 575, della legge 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. 4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivita' viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita' per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.».

 Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85.

 Per l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., si veda nelle Note all'art. 25.

 L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O., cosi' recita: «Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative).

 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.».

 L'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, cosi' recita: «Art. 115 (Art. 116 T.U. 1926).

 Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza. Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'. Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'art. 120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 74 (Attivita' di agente e rappresentante di' commercio) 1. Per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica. 4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: "fallito" e' soppressa. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Note all'art. 74: - L'art. 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, cosi' recita: «Art. 2.

 Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.».

 Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si vedano le Note all'art. 85.

 Per l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, vedi Note all'art. 25.

 Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle Note all'art. 73.

 Il testo dell'art. 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 5.

 Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) (soppressa); b) (soppressa); c) non essere interdetto o inabilitato, condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) (soppressa). 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; 2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purche' l'attivita' sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; 3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. L'iscrizione nel ruolo e' incompatibile con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici. L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e' altresi' preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attivita' per le quali e' prescritta l'iscrizione in detti ruoli. Il ruolo e' soggetto a revisione ogni cinque anni.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 75 (Attivita' di mediatore marittimo) 1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica. 4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio. Note all'art. 75: - Gli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108, cosi' recitano: «Art. 1.

 Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e' richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.». «Art. 4.

 Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, e' istituito un ruolo dei mediatori marittimi. Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto e' indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.».

 Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si vedano le Note all'art. 85.

 Per l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., si veda nelle Note all'art. 25.

 Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle Note all'art. 74.

 Il testo dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7.

 Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono: a) (soppressa); b) (soppressa); c) (soppressa); d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore; e) avere superato l'apposito esame di cui all'art. 9; f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'art. 23.».

 Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1973, n. 91, come modificato dal presente decreto: «Art. 6.

 Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) (soppressa); b) non essere interdetto o inabilitato; c) (soppressa); d) (soppressa); e) non svolgere attivita' incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dell'art. 3 della legge. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Alla domanda devono essere allegati: 1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili; 2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga; 3) attestazione che e' stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento; 4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accertera' d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 76 (Attivita' di spedizioniere) 1. Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica. 3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e' sostituito dal seguente: "ART. 6 1. Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 2. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i' requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata. 4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali; b) aver conseguito un diploma universitario o di' laurea in materie giuridico-economiche; c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di' imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. ". 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio. Note all'art. 76: - L'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1942, n. 6, cosi' recita: «Art. 2.

 Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente. Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le province nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito. Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale.».

 Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si vedano le Note all'art. 85.

 Per l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., si veda nelle Note all'art. 25.

 Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle Note all'art. 74. Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 77 (Attivita' di acconciatore) 1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.". 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e' inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore.". Note all'art. 77: - Gli articoli 2 e 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 2 (Definizione ed esercizio dell'attivita' di acconciatore).

 1. L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purche' in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 7. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa'. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attivita'. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.». «Art. 3 (Abilitazione professionale).

 1. Per esercitare l'attivita' di acconciatore e' necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata, svolta in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. 5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore. 6. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformita' alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 78 (Attivita' di estetista) 1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .". 2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 e' inserito il seguente: "01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica.". 3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' abrogato. Note all'art. 78: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1990, n. 4, come modificati dal presente decreto: «Art. 3.

 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica. 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra' essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b) oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art. 6». «Art. 4.

 1. (Abrogato). 2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di societa', anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3. 3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3. 4. Lo svolgimento dell'attivita' di estetista, dovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3. 5. L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 5. 6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante o di posteggio.». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 79 (Attivita' di tintolavanderia) 1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; "; 3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: "previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse. 4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.". 5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' abrogato. Note all'art. 79: - L'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008 n. 195 S.O., cosi' recita: «Art. 38 (Impresa in un giorno).

 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85.

 Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 2 (Definizione dell'attivita' e idoneita' professionale).

 1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia l'attivita' dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonche' ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonche' di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. 2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; b) attestato di qualifica in materia attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; c) diploma di maturita' tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attivita'; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 2) due anni in qualita' di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata. 3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attivita' qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore. 4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche' l'identificazione dei diplomi inerenti l'attivita', di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricita' e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera. 6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.» «Art. 3 (Competenze delle regioni).

 1. In conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. 2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalita': a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attivita' economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano; b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualita' delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicita' delle tariffe; c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti; d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante; e) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi; f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria. 3. (Abrogato)». Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 80 (Disposizioni transitorie) 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonche' le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica. Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei servizi) 1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualita' relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualita', dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. Nota all'art. 81: - Il Reg. (CE) 765 del 2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. Titolo III (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni) Art. 82 (Attivita' di spedizioniere doganale) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 46, primo capoverso e' sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale."; b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente: "Art. 47 ( Conferimento della nomina a spedizioniere doganale) 1. La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validita' illimitata. 2. La patente e' rilasciata dall' Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull 'intero territorio nazionale."; c) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente: "Art. 51 (Ammissione agli esami) 1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale. 2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e' disposta con determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle dogane.". Nota all'art. 82: - Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O., come modificato dal presente decreto: «Art. 46 (Registro del personale ausiliario).

 Presso ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane che svolgono la loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio doganale. Copia dell'elenco e' trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni.». Titolo III (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni) Art. 83 (Strutture turistico - ricettive) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'avvio e l'esercizio delle attivita' in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Note all'art. 83: - L'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92, cosi' recita: «Art. 9 (Semplificazioni).

 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresi' alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attivita' ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. 3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a darne comunicazione al sindaco. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco: a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'art. 7; c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attivita' ai sensi dell'art. 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti. 5. .... 6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicita' e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.».

 Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85.

 L'art. 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita: «193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite: a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi e' necessita' di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali; b) le modalita' di impiego delle risorse di cui all'art.10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.». PARTE TERZA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale) Art. 84 (Clausola di cedevolezza) 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Note all'art. 84: - Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, si vedano le note alle premesse.

 Gli articoli 16, comma 3 e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recitano: «Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome).

 1.-2. (Omissis). 3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.». «Art. 10 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario).

 1.-2. (Omissis). 3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.».

 Per i riferimenti della direttiva 2006/123/CE si vedano le note alle premesse. Titolo II (Disposizioni finali) Capo I Art. 85 (Modifiche e abrogazioni) 1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di attivita' di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attivita', ove non diversamente previsto, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.". 2. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole: "2 maggio 1994, n. 319," sono aggiunte le seguenti: "e 20 settembre 2002, n. 229,"; al medesimo comma dopo le parole: "decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" e' soppressa. 3. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' abrogato. 4. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287; b) l'articolo 5, commi 2, 4 e 5, l'articolo 7, comma 1, l'articolo 16, commi 1 e 2, l'articolo 17, commi 1 e 2, l'articolo 18, comma 1, l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; c) l'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 3 maggio 1985, n. 204; d) l'articolo 7, lettere a), b) e c), della legge 12 marzo 1968, n. 478, e l'articolo 6, lettere a), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66; e) l'articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4 aprile 1977, n. 135; f) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1; g) l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84. Note all'art. 85: - Il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita').

 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di attivita' di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE l'attivita', ove non diversamente previsto, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20.».

 Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 60 (Abrogazioni).

1.       A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dell'art. 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale. 2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229. 3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'art. 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente. 4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, 2 maggio 1994, n. 319, e 20 settembre 2002, n. 229, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.». Titolo II (Disposizioni finali) Capo I Art. 86 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 2010 NAPOLITANO

 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Scajola, Ministro dello sviluppo economico Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell'interno Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Brambilla, Ministro per il turismo

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 

 

 

Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/direttiva_servizi/decreto_l...