Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI COMUNITARI

(Ass.Naz.Avv.Comunitari)

 

 

ART. 1 - Generalità

È costituita, con sede in (00195) Roma, via Bassano del Grappa n. 24 , l’Associazione avvocati Comunitari con la sigla A.N.A.C.

All’Associazione partecipano gli avvocati, avvocati stabiliti ed integrati ex DLgs 96/01, i praticanti avvocati e ogni giurista che svolga studi attinenti gli scopi dell’associazione.

L’Associazione è apartitica e può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.

L’Associazione può essere editrice di periodici nel rispetto della legge sull’editoria e successive modificazione ed integrazioni e, comunque, non ha scopi di lucro.

 

 

ART.2 - Scopi
 

L’Associazione si propone di:

a)    rivendicare l’inalienabile diritto di tutti i cittadini europei all’assistenza legale quale conquista permanente del
progresso civile nel rispetto della libera scelta del difensore;

b)    promuovere ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa nell’ambito della comunità europea;

c)    favorire il costante aggiornamento culturale e professionale, promuovendo od istituendo corsi di preparazione e di aggiornamento professionale forense; si adopera affinché vengano messi a disposizione dei soci, e indirettamente, di tutti gli Avvocati, i più opportuni strumenti tecnico-organizzativi ( sito web, servizi di biblioteca, accesso a banche dati, ecc.) necessari al corretto svolgimento della professione;

d)    rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati abilitati nei paesi della comunità europea onde renderli partecipi collettivamente della difesa dei loro interessi anche quali lavoratori intellettuali autonomi;

e)    tutelare e rappresentare gli interessi morali e economici della professione forense; 

f)     perfezionare il sistema di sicurezza sociale per i professionisti forensi e svolgere opera di informazione ed assistenza di questi nei loro rapporti con gli enti gestori della previdenza e
dell’assistenza; 

g)    rafforzare il ruolo dell'Avvocatura nella società contemporanea ed impegnandosi a tutelare il prestigio e gli interessi morali ed economici degli Avvocati e dei giovani che intendono avviarsi a tale professione anche attraverso un rigoroso controllo dell'esercizio della professione forense in base al codice deontologico.

h)    promuovere ed organizzare attività e servizi a favore degli iscritti per facilitare l’avviamento e l’esercizio della
professione anche nel rispetto delle norme dettate dalla comunità europea;

i)     portare il proprio contributo, anche in collaborazione con altri organi e associazioni nazionali e sovranazionali, per il miglior funzionamento in sede locale dell’Amministrazione della giustizia;

j)     favorire iniziative di coordinamento delle attività sindacali a livello regionale;

k)    rappresentare gli associati nell'ambito della categoria forense, nei confronti della classe dei Magistrati, delle Istituzioni e di tutte le parti sociali:

l)     favorire il coordinamento fra professionisti italiani e comunitari al fine di una migliore e più efficiente gestione delle fattispecie giudiziali, stragiudiziali involgenti i rapporti di diritto pubblico e privato tra stati;

m)  favorire la nascita di una unica procedura civile giudiziale europea, in maniera  tale che ciò possa garantire l'effettiva uniformità della giustizia in Europa;

n)    favorire la partecipazione a progetti nazionali ed europei nel settore della giustizia e formazione;

o)    favorire la mobilità intraeuropea degli avvocati;

p)    favorire l’organizzazione di conferenze e seminari su tematiche d'interesse europeo;

q)    promuovere gli interessi degli associati presso le istituzioni nazionali ed europee.

 
 

ART. 3 – Adesione

 

All'associazione avvocati stabiliti e integrati possono aderire, quale associato ordinario, tutti gli Avvocati, gli avvocati stabiliti ed integrati, i Praticanti Avvocati che abbiano residenza nel territorio nazionale e che esercitano la professione forense e ogni giurista che svolga studi attinenti gli scopi dell’associazione. Il Presidente di concetto con il Consiglio Direttivo dell'associazione, può invitare a far parte della stessa, in qualità di socio onorario, personalità del mondo giuridico europeo ( Magistrati, professori di Università, Studiosi, Avvocati degli altri Stati CE) .

I soci onorari non godono dell’elettorato attivo e /o passivo e non possono ricoprire cariche sociali.

Le domande di ammissione devono essere formulate per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro accettazione.

L’accettazione della domanda comporta l’acquisizione anche della qualità di socio della Associazione Nazionale Forense. 


 

ART. 4 – I Soci

 

I soci dell'associazione hanno tutti pari diritti; essi godono dell'elettorato attivo e passivo a tutte le cariche e hanno tutti, alle condizioni di cui alle norme statuarie, diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazioni.

1) Gli iscritti all’Associazione sono tenuti:

a) ad accettare ed osservare le disposizioni del presente Statuto;

b) a contribuire alla determinazione ed all’attuazione delle iniziative disposte a livello nazionale e locale ed a perseguire gli scopi dell’Associazione;

c) a versare per ogni anno solare la quota di iscrizione entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per la prima iscrizione che avrà durata per due anni;

2) La qualità di socio non è incompatibile con la qualità di socio di altre associazioni di categoria e non con i medesimi scopi, non è trasmissibile e si perde:

a) per morte o per recesso;

b) per decadenza;

c) per esclusione.

3. Il socio può esercitare il diritto di recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al presidente dell’Associazione la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della suddetta lettera raccomandata. Il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute fino a tale data.

4. E’ dichiarato decaduto dalla qualità si socio colui che viene cancellato dall’albo o registro di appartenenza e non manifesti intento di prosecuzione nell’adesione associativa. E’ altresì dichiarato decaduto colui che non provvede al pagamento della quota annuale, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal Consiglio Direttivo.

5. E’ escluso dall’Associazione il socio che non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto o, comunque, non tiene, nell’esercizio della professione, un comportamento conforme ai principi di dignità e decoro. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, previa contestazione degli addebiti al socio ed invito allo stesso a presentare eventuali giustificazioni; il socio può chiedere di essere sentito personalmente.


 

ART. 5 - Organi della Associazione

 

Organi dell’Associazione.

Sono organi dell'ANAC:

a) l’Assemblea Generale dei Soci;

b) il Comitato Direttivo Nazionale;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) la Giunta esecutiva;

f) il Tesoriere

g) il Segretario;

h) ì rappresentanti delle sedi regionali;

i) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi dell’Associazione durano in carica fino all’Assemblea congressuale successiva che si terrà entro 2 anni dalla fondazione, salvo l’eventuale proroga e fino all’effettiva sostituzione.

I componenti del Comitato Direttivo Nazionale hanno, nel corso dei tre anni di mandato, diritto di conferire per non più di una volta all’anno delega ad altro componente del medesimo consesso collegiale, in caso di impossibilità a partecipare.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.


 

ART. 6 - Assemblea Generale dei Soci.

 

L’Assemblea Generale dei Soci è costituita:

A) da tutti gli iscritti in regola con la quota associativa

B) dai rappresentanti delle sedi regionali, o dai loro delegati in caso di impedimento;

Ogni partecipante all’Assemblea Generale dei Soci ha un voto e può ricevere al massimo 10 deleghe.

L’Assemblea Generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente annualmente per l’approvazione del bilancio consuntivo ed a riguardo delibera con le maggioranze previste dall’art. 21, comma 1, c.c..

L’Assemblea Generale straordinaria è convocata d’iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta cinque rappresentanti Regionali, per questioni di rilevante interesse associativo.

L’Assemblea Generale dei soci ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed in caso di impedimento anche di questi dal componente più anziano del Comitato Direttivo Nazionale. 

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario dell’Assemblea per la redazione del verbale.

Ogni tre anni l’Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente in sede congressuale per il rinnovo del Comitato Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri, e per le eventuali modificazioni statutarie, nonché per determinare le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell’azione dell’ANAC.

L’Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, o in sede congressuale, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i delegati, con lettera raccomandata, o e-mail, o fax o altro mezzo equivalente, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 giorni.


 

ART. 7 - Comitato Direttivo Nazionale.

 

Il Comitato direttivo nazionale è composto dai rappresentanti eletti dalla Assemblea generale dei soci in sede congressuale come da separato regolamento da approvarsi entro un anno dalla fondazione. Provvisoriamente tutte le cariche saranno ricoperte dai soci fondatori e dureranno in carica fino alla successiva assemblea nazionale. 

Il Comitato Direttivo Nazionale elegge al suo interno: 

a) il Presidente dell’Associazione;

b) il Vice Presidente dell’Associazione;

c) la Giunta Esecutiva;

d) il Segretario dell’associazione.

Il Comitato Direttivo Nazionale:

a. attua le scelte compiute dall’Assemblea congressuale, e determina la politica associativa tra un’Assemblea congressuale ed un’altra ed indica le linee programmatiche dell’attività. A questo fine può nominare commissioni di lavoro su singole e specifiche tematiche, cui potranno partecipare anche componenti esterni al Comitato Direttivo Nazionale; dette commissioni saranno coordinate da un responsabile eletto dal Comitato;

b. redige annualmente il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 6;

c. presenta all’Assemblea congressuale le eventuali proposte di modifica dello statuto;

d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all’associazione;

e. stabilisce annualmente le quote sociali ed il contributo che deve essere dagli associati versato all’ANAC;

f. redige le modifiche da apportare al il regolamento interno, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 6;.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative.

La riunione dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, o e-mail, o fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione.

In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni.

Il Comitato Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal VicePresidente, e in assenza di questi dal componente più anziano del Comitato.
 

E’ validamente costituito soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 21, comma 1, del codice civile, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Elegge al suo interno un Segretario per l’organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario o in sua assenza del Presidente, a tutti i componenti del Comitato Direttivo Nazionale a mezzo fax o e-mail.

Il Comitato Direttivo Nazionale adotta il regolamento per il funzionamento degli organismi di direzione dell’Associazione Nazionale.

 

 

                       ART.8. Presidente e Vice Presidente dell’Associazione. 

 

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione, ed ha i poteri di legge; convoca e presiede l’Assemblea generale dei soci, il Comitato Direttivo Nazionale, il Consiglio dei Presidenti e la Giunta Esecutiva.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ai componenti della Giunta esecutiva lo svolgimento di singole attività o di singoli atti.

Assicura l’unità d’indirizzo dell’Associazione, la collegialità delle decisioni degli organi associativi e l’adeguata circolazione delle informazioni fra questi ultimi.

E’ responsabile delle decisioni di ordinaria amministrazione, unitamente alla Giunta Esecutiva, nei confronti del Comitato Direttivo Nazionale e dell’Assemblea.

Il Presidente predispone la relazione annuale relativa all’attività svolta da sottoporre all’Assemblea, unitamente al bilancio consuntivo dell’anno precedente da presentare al Comitato Direttivo Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Presidente e il VicePresidente durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, il quale dovrà convocare il Comitato Direttivo Nazionale per procedere alla nuova elezione nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell’impedimento definitivo.

 

ART. 9 Giunta Esecutiva.

 

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente e da altri tre componenti eletti dal Comitato Direttivo Nazionale, secondo criteri di funzionalità, competenza e capacità organizzative.

La Giunta Esecutiva coordina l’attività dell’Associazione nazionale e provvede, unitamente al Presidente, a realizzare e dare vita alle direttive dei programmi decisi dal Congresso e dal Comitato Direttivo Nazionale.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente e si riunisce altresì a richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di due volte consecutive. In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei componenti della Giunta, il Comitato Direttivo provvederà alla loro sostituzione.

I coordinatori delle commissioni, nominati ai sensi dell’art. 7, devono inviare i verbali delle riunioni delle commissioni al Presidente ed alla Giunta Esecutiva e possono chiedere di essere sentiti dalla Giunta Esecutiva in qualsiasi momento.

La Giunta Esecutiva può convocare i coordinatori delle commissioni ad una propria riunione in qualsiasi momento.

 

ART. 10. Tesoriere

 


Il Tesoriere ha la consegna della cassa, provvede alle entrate e alle uscite e ha tutti gli adempimenti fiscali ed assicurativi e presenta lo schema del bilancio al consiglio. Provvede a versare le somme incassate in conto corrente intestato all'associazione presso un istituto di credito scelto di concerto con il consiglio direttivo.


 

ART. 11 Segretario

 

Il segretario è il responsabile organizzativo dell'associazione di cui ne promuove l'attività, coadiuvato dal consiglio direttivo, ha poteri vicari, anche di firma, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, controlla la documentazione contabile e presenta all'assemble la relazione sul bilancio.

 

ART. 12 RAPPRESENTANTI REGIONALI

 

La qualifica dei rappresentanti regionali ed i loro compiti saranno disciplinati con separato regolamento da approvarsi entro due anni dalla fondazione.

 

ART.13 Collegio dei Probiviri.

 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti, ogni triennio, dall'Assemblea congressuale tra gli iscritti all’associazione.

Il Collegio dei probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi associativi nazionali e su quanto attiene all’osservanza del presente Statuto e del regolamento. Deve essere rimessa al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione nazionale, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.

 

ART. 14 Incompatibilità.
 

La carica di Presidente e di Vice Presidente dell’Associazione, e la qualità di componente della Giunta esecutiva sono incompatibili con:

a. la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

b. la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;

c. la carica di dirigente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre associazioni e Organismi, nazionali forensi.

La carica di probiviro nazionale è incompatibile con altre cariche associative nazionali.


 

ART. 15 Patrimonio.

 

Il patrimonio dell'ANAC è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni.

La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell’Associazione, nominato secondo quanto
disposto dal presente statuto.

I contributi dovranno essere versati dai singoli associati direttamente all’Associazione nazionale entro il trentuno marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni.

I rappresentanti regionali al Congresso devono essere in regola con il pagamento della propria quota associativa, entro il 31 marzo, della quota relativa all’anno del Congresso.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.


 

ART. 16. Bilancio.


 

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun
anno. 

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente da sottoporre
all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale. Il Comitato Direttivo Nazionale deve convocare l’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il rendiconto deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all’Assemblea generale dei soci.

 

ART. 17. Durata.

 

L’Associazione ha durata illimitata. 

In caso di scioglimento dell'Associazione il Comitato Direttivo Nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine
della liquidazione devolverà il patrimonio utile netto residuo all’ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


 

ART. 18. Rinvio.

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.


 

ART. 19. Disposizioni transitorie.


 

Lo statuto, entra in vigore____________ con la delibera di approvazione, senza effetti retroattivi.

Il Comitato Direttivo Nazionale dovrà approvare entro il 31.12.2011 il Regolamento dell’Associazione, da ritenersi parte integrante del presente statuto.