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Iscrizione all'albo dei legali comunitari

fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/senten...
 
L’ordine non può negare l’iscrizione all’albo riservato agli avvocati comunitari stabiliti, al legale italiano che va prima in Spagna ad iscriversi all'apposito albo e poi torna in patria per lavorare. La Corte di cassazione, con la sentenza 28340, esclude qualunque possibilità, sia per gli ordini professionali sia per il Consiglio nazionale forense, di derogare a quanto previsto dalle norme comunitarie e in particolare dalle direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce,  in merito all’esercizio della professione. L’abogados nostrano vince dunque una battaglia che aveva perso in prima battuta con l’ordine di Palermo poi con il Cnf. Continua ...

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  • 1992 Trattato di Maastricht
  • 1994 Compromesso di Ioannina
  • 1997 Dichiarazione sull'UEO
  • 1997 Trattato di Amsterdam
  • 2001 Dichiarazione di Laeken
  • 2001 Trattato di Nizza
  • 2004 Costituzione europea
  • 2007 Dichiarazione di Berlino
  • 2009 Trattato di Lisbona

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI COMUNITARI

(Ass.Naz.Avv.Comunitari)

 

 

ART. 1 - Generalità

È costituita, con sede in (00195) Roma, via Bassano del Grappa n. 24 , l’Associazione avvocati Comunitari con la sigla A.N.A.C.

All’Associazione partecipano gli avvocati, avvocati stabiliti ed integrati ex DLgs 96/01, i praticanti avvocati e ogni giurista che svolga studi attinenti gli scopi dell’associazione.

L’Associazione è apartitica e può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.

L’Associazione può essere editrice di periodici nel rispetto della legge sull’editoria e successive modificazione ed integrazioni e, comunque, non ha scopi di lucro.

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